La nota dell’Ispettorato del Lavoro L’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”. In forza del citato art. 2109 c.c. si evince il riconoscimento in capo al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, di una facoltà di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla.

Con un certo entusiasmo l’Avv. Sandri commenta ancora l’esito del ricorso:https://ilquotidianoditalia.it/lavoro/illegittima-sospensione-dal-lavoro-in-sanita/

“Si pone la parola fine a quello che è stato un arbitrio, consumato fino ad oggi dai datori di lavoro nei confronti dei dipendenti. Questa sentenza costituirà sicuramente un parametro per le future sentenze. Sarà una pietra miliare questo mutamento di indirizzo.”

– “forse è la prima che arriva a ribaltare una narrativa che era stata forse unanime per chi non si voleva vaccinare, è per me un trampolino per ulteriori cause che ho in corso, prime fra tutte quella contro il green-pass che verrà definitivamente cassato”

Sandri si riferisce al ricorso contro il green pass mosso direttamente in sede europea:

“Saranno dedicati nei prossimi giorni comunicazioni al rapporto tra il green-pass europeo e quello italiano. Quest’ultimo non è altro che la conseguenza diretta del primo. Solo esclusivamente eliminando il green-pass europeo potremmo sperare che i giudici nazionali possano porre un freno anche alla diffusione di quello italiano. Da un punto di vista interpretativo questa sentenza ha un perimetro che è limitato al soggetto che può emanare provvedimenti di sospensione, quindi non è estensibile al di fuori della specifica fattispecie del rapporto di lavoro privato e datore di lavoro in relazione agli obblighi sanitari.”

In relazione all’estensione del green-pass a tutte le categorie del privato in altri settori e in special modo prendendo in esame la pretesa di vaccinazione da parte dei datori di lavoro rivolta ai dipendenti, Sandri aggiunge che:

“Questo principio può essere valorizzato in molte altre situazioni in direzione degli obblighi vaccinali; chiunque, dipendente di un’azienda abbia subito una pressione indebita a farsi vaccinare e magari sia stato sospeso per non averlo fatto diviene così oggetto di mobbing.” Subire una forma di pressione o di ricatto in termini di scelta sulla salute della propria persona è a tutti gli effetti ascrivibile a mobbing, ed impugnabile non solo al fine di dichiarare illegittimi i provvedimenti di sospensione e licenziamento ma anche per richiedere i danni.

In sintesi “questa sentenza fa capire che difendersi in maniera efficace è assolutamente importante per raggiungere risultati.”

La sentenza infatti dichiara inoltre che questi comportamenti sono illegittimi, rappresentando tale illegittimità una sicura estensione a tutto tondo per moltissime future cause.

“È fondamentale che ci sia la comprensione che comunque malgrado tutto, per eliminare una cattiva legge, l’unica soluzione è una buona sentenza.”

Conclude così Sandri nella sua dichiarazione, invitando in un certo qual modo ad affrontare l’illegittimità di una legge sbagliata oltre che discriminatoria e lesiva della dignità del lavoratore, in sede di tribunale.

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