Cassazione Penale, Sez. 4, 14 maggio 2021, n. 18951 – Operaio precipita con una autobetonpompa nella scarpata: responsabilità del coordinatore che non prevede nel PSC il rischio inerente la posa del calcestruzzo percorrendo strade con dislivelli.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che «il coordinatore per la progettazione risponde per l’infortunio riconducibile all’inadeguata valutazione, nel piano di sicurezza e di coordinamento, del rischio interferenziale, e alla mancata previsione di misure di sicurezza idonee a prevenirlo». Inoltre «al coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori spettano compiti di “alta vigilanza”, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS».
fonte: amblav